Art. 4 — Fondo globale
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E' istituito il "Fondo globale per i contributi ad enti e associazioni di promozione sociale", iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per gli anni 1986 e 1987, l'ammontare del fondo e' fissato in lire 5.000 milioni. Esso e' assegnato nella misura del 65 per cento e ripartito in parti uguali a favore dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 e nella misura del 35 per cento in favore dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dello stesso articolo 1. Nell'ambito della ripartizione del 35 per cento di cui al precedente comma 2, le quote del fondo sono cosi' ulteriormente ripartite:
- a)una quota del 20 per cento in misura uguale per tutti gli enti e le associazioni ammessi al contributo che abbiano almeno dieci sedi in regioni diverse;
- b)una quota del 20 per cento in proporzione al numero degli associati e dei soggetti partecipanti o fruitori dell'attivita' svolta;
- c)una quota del 60 per cento sulla base del programma di attivita' di cui al precedente articolo 3 e in relazione alla funzione sociale effettivamente svolta.
Testo in vigore dal 24 novembre 1987 al 5 gennaio 1999
