Art. 5 — Rendiconti
Ogni ente o associazione che fruisca del contributo dello Stato di cui alla presente legge e' tenuto, anche qualora non rinnovi la domanda di contributo, a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un rendiconto che giustifichi e documenti l'impegno del contributo assegnato. Con proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e della sanita', provvede ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che definisca le modalita', i contenuti e i termini del rendiconto di cui al presente articolo. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Legge 15 dicembre 1998, n.438
1La Legge 15 dicembre 1998, n.438 ha disposto (con l'art. 5 comma 3) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 19 dicembre 1987, n. 476, sono abrogati."
Testo vigente dal 5 gennaio 1999
