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Le norme della legge 12 giugno 1962, n. 567, e della presente legge si applicano anche ai terreni che comunque vengano concessi per l'utilizzazione agricola o silvo-pastorale dallo Stato, dalle province, dai comuni e da altri enti. Qualora vi sia richiesta da parte dei lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti, singoli od associati, lo Stato, le province, i comuni o gli altri enti, per la concessione o l'affitto dei terreni di loro proprieta', devono adottare la licitazione privata o la trattativa privata. La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso che sia stata indetta un'asta pubblica. Qualora vi sia pluralita' di richieste, si procedera' alla concessione mediante sorteggio.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1971 al 9 marzo 1972

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;11~art22 · fonte su Normattiva