Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
Abrogato dal 6 ottobre 2011
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
Abrogato dal 6 ottobre 2011
1 pronuncia che riguarda l’art. 26, dalle Rassegne del Massimario.
La competenza della sezione specializzata agraria postula che non risulti ictu oculi l'estraneità del rapporto in contestazione all'ambito di quelli agrari, sicché essa deve escludersi allorquando venga dedotta in giudizio la compravendita di un fondo rustico e la controversia attenga all'esistenza ed alla validità dell'obbligazione del venditore di consegnare al compratore il bene trasferito, a nulla rilevando che il primo invochi un rapporto di affitto agrario intervenuto tra lui ed un terzo con riferimento a tale fondo.
Art. 26
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669- terdecies cod. proc. civ. - là dove non contempla espressamente la reclamabilità dell'ordinanza cautelare emessa dalla Sezione agraria specializzata del Tribunale, e laddove non attribuisce detta potestà cautelare al Presidente della Sezione agraria medesima - nonché dell'art. 26, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11 - ove lo stesso non sia ritenuto implicitamente abrogato, per contrasto con gli artt. 669- sexies , primo e secondo comma, 669- terdecies e quaterdecies cod. proc. civ. - poiché le censure, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 97 Cost., da un lato appaiono finalizzate ad ottenere dalla Corte un avallo interpretativo che salvi il provvedimento da emanare dal possibile annullamento in sede di impugnazione, da un altro si presentano prive di rilevanza o comunque premature e ipotetiche in relazione al giudizio a quo , e da un altro ancora demandano alla Corte il compito di verificare la vigenza della norma impugnata. Sull'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale finalizzate ad ottenere dalla Corte un avallo interpretativo ad una determinata interpretazione, v., tra le altre, la sentenza n. 320/2009 e le ordinanze n. 219/ 2010 e n. 150/2009.Sull'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via ipotetica v., da ultimo, le ordinanze n. 96/2010 e n. 109/2010.
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;11~art26 · fonte su Normattiva