È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669- terdecies cod. proc. civ. - là dove non contempla espressamente la reclamabilità dell'ordinanza cautelare emessa dalla Sezione agraria specializzata del Tribunale, e laddove non attribuisce detta potestà cautelare al Presidente della Sezione agraria medesima - nonché dell'art. 26, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11 - ove lo stesso non sia ritenuto implicitamente abrogato, per contrasto con gli artt. 669- sexies , primo e secondo comma, 669- terdecies e quaterdecies cod. proc. civ. - poiché le censure, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 97 Cost., da un lato appaiono finalizzate ad ottenere dalla Corte un avallo interpretativo che salvi il provvedimento da emanare dal possibile annullamento in sede di impugnazione, da un altro si presentano prive di rilevanza o comunque premature e ipotetiche in relazione al giudizio a quo , e da un altro ancora demandano alla Corte il compito di verificare la vigenza della norma impugnata. Sull'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale finalizzate ad ottenere dalla Corte un avallo interpretativo ad una determinata interpretazione, v., tra le altre, la sentenza n. 320/2009 e le ordinanze n. 219/ 2010 e n. 150/2009.Sull'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via ipotetica v., da ultimo, le ordinanze n. 96/2010 e n. 109/2010.
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost.