Agli effetti della legge 11 luglio 1952, n. 765, e successive modificazioni, integrazioni e proroghe, della legge 12 giugno 1962, n. 567, e della presente legge, e' coltivatore diretto l'affittuario che sia tale a norma dello articolo 1, terzo comma, della legge 25 giugno 1949, numero 353, tenuto conto, agli effetti del computo del fabbisogno di giornate lavorative del fondo, anche dello impiego delle macchine agricole. Il lavoro della donna e' considerato equivalente a quello dell'uomo.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11, recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".
Testo vigente dal 9 marzo 1972
