Art. 10 — Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
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Per lo svolgimento delle attivita' di cooperazione di cui all'articolo 2 della presente legge, e' istituita, nell'ambito del Ministero degli affari esteri, quale suo organo centrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Essa e' disciplinata dal predetto decreto, salvo quanto previsto dalla presente legge. In seno alla Direzione generale e' istituito un ufficio di studio e proposta per la promozione del ruolo della donna nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito della politica di cooperazione. In sede di prima applicazione il Ministro degli affari esteri con proprio decreto determina l'organizzazione della Direzione. Essa opera in conformita' con le direttive e deliberazioni del Comitato direzionale e attende alla istruzione delle questioni bilaterali e multilaterali attinenti alla politica di cooperazione allo sviluppo e all'espletamento, in via diretta o indiretta, delle attivita' necessarie alla realizzazione dei programmi e delle iniziative bilaterali finanziate con le risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge. La Direzione generale provvede all'istituzione, previa delibera del Comitato direzionale di cui all'articolo 9, di unita' tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo destinatari della cooperazione italiana. La Direzione generale si avvale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze, organo tecnico-scientifico del Ministero degli affari esteri, oltre che per servizi di consulenza e di assistenza nel campo dell'agricoltura, anche per l'attuazione e la gestione di iniziative di sviluppo nei settori agro-zootecnico, forestale e agro-industriale.
Testo in vigore dal 28 febbraio 1987 al 29 agosto 2014
