Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

Art. 15 — Autonomia finanziaria della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo

Alla gestione delle attivita' dirette alla realizzazione delle finalita' della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, nei limiti della presente legge. Presso la Direzione generale e' costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimita' in via successiva sugli atti della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo che e' tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro definizione. A tal fine e' costituito un apposito ufficio della Corte dei conti presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Tale ufficio e' tenuto ad esercitare il controllo in via successiva entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti della Direzione generale. Entro il suddetto termine l'ufficio dovra' comunicare alla Direzione generale l'avvenuto visto o le eventuali osservazioni sugli atti sottoposti al controllo. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione previsti dalla presente legge, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo puo' stipulare, previa delibera del Comitato direzionale, convenzioni e contratti con soggetti esterni all'amministrazione dello Stato. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 1991, N.412. In ogni caso le delibere e i pareri del Comitato direzionale sulle singole iniziative di cooperazione dovranno essere obbligatoriamente corredate da specifica valutazione dell'Unita' tecnica centrale di cui all'articolo 12. Nel caso di trattativa privata, il contratto e le relative valutazioni tecniche devono essere pubblicate nel bollettino di cui all'articolo 9, comma 5. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo puo' predisporre, su richiesta del Ministro degli affari esteri o del Comitato direzionale, l'effettuazione di particolari controlli, che siano riferiti a singoli progetti ed abbiano carattere temporaneo, da parte di organismi terzi e indipendenti, sugli studi, sulle progettazioni e sulle realizzazioni attuate ai sensi della presente legge. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, puo' apportare variazioni compensative tra capitoli di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti nella rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), cui affluiscono i mezzi finanziari gia' destinati al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1993, N.559. 19

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 agosto 2014, n. 125

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- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

Testo vigente dal 29 agosto 2014

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urn:nir:stato:legge:1987-02-26;49~art15 · fonte su Normattiva