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Il personale inviato in missione all'estero per periodi superiori a quattro mesi in relazione a progetti di cooperazione allo sviluppo e tratto dalle seguenti categorie:

  • a)personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici non economici o altro personale di ruolo comandato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
  • b)personale a contratto di cui all'articolo 12 e quello previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera e);
  • c)personale assunto dal Ministero degli affari esteri con contratto di diritto privato a tempo determinato, sulla base di criteri fissati dal Comitato direzionale.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1987 al 29 agosto 2014

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urn:nir:stato:legge:1987-02-26;49~art17 · fonte su Normattiva