Art. 27 — Missioni inferiori a quattro mesi
Il personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 nonche' esperti e tecnici qualificati designati allo scopo dal Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo possono essere inviati all'estero per brevi missioni di durata inferiore a quattro mesi e per le finalita' previste nell'articolo 1, con provvedimento adottato dall'amministrazione o ente di appartenenza d'intesa con il Ministero degli affari esteri o con decreto della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, nel quale viene determinata la qualificazione dell'esperto ai fini della corresponsione del relativo trattamento economico. L'ammontare dell'indennita' e' determinato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto dei trattamenti previsti per le missioni di cui all'articolo 17. 19
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 agosto 2014, n. 125
19- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Testo vigente dal 29 agosto 2014
