Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo
Art. 19 — Divieto di emolumenti aggiuntivi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 febbraio 1987 al 29 agosto 2014. Leggi il testo vigente →
Il personale di cui all'articolo 17 non puo' percepire nel Paese di impiego alcuna integrazione al trattamento economico corrisposto dall'amministrazione italiana.
Testo in vigore dal 28 febbraio 1987 al 29 agosto 2014
