Art. 22 — Dipendenti di enti pubblici
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Gli enti pubblici, previo nulla osta delle amministrazioni vigilanti, compresi le strutture del Servizio sanitario nazionale, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, possono collocare in aspettativa, per un periodo non superiore all'incarico, personale dipendente, da essi autorizzato all'espletamento di compiti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Il personale collocato in aspettativa ha diritto agli assegni di cui all'articolo 21 a carico dell'amministrazione di appartenenza. Solo per il personale delle istituzioni sanitarie di cui al comma 1, l'intero onere relativo a tali assegni - comprese le indennita' di aggiornamento e di rischio, ad esclusione di ogni altra indennita' che si considera assorbita dall'indennita' di servizio all'estero - e' assunto dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Detto personale conserva altresi' il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali, i cui contributi sono rimborsati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo all'amministrazione di appartenenza.
Testo in vigore dal 28 febbraio 1987 al 29 agosto 2014
