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Coloro ai quali sia riconosciuta con la registrazione la qualifica di volontari in servizio hanno diritto:

  • a)al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici, nei limiti di appositi contingenti, da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa e' computato per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il diritto di collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge sia in servizio di cooperazione come volontario;
  • b)al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo;
  • c)alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, e successive norme integrative, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora beneficino del rinvio del servizio militare ai sensi della presente legge. Alle imprese private che concederanno ai volontari e cooperanti da esse dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e' data la possibilita' di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1987 al 29 agosto 2014

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urn:nir:stato:legge:1987-02-26;49~art33 · fonte su Normattiva