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Il Ministro del tesoro, in conformita' con i criteri stabiliti dal CICS e d'intesa con i Ministri degli affari esteri e del bilancio e della programmazione economica, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale, e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi nonche' la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto ai Paesi in via di sviluppo. Il Ministro del tesoro predispone annualmente una relazione sugli esiti dell'attivita' di propria competenza. Tale relazione e' inviata al Parlamento in allegato alla relazione di cui al comma 6 dell'articolo 3.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1987 al 12 giugno 1998

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urn:nir:stato:legge:1987-02-26;49~art4 · fonte su Normattiva