Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo
Art. 9 — Comitato direzionale
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E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo. Esso e' presieduto dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario per gli affari esteri di cui all'articolo 3, comma 4, ed e' composto da:
- a)i Direttori generali del Ministero degli affari esteri;
- b)il Segretario generale per la programmazione economica del Ministero del bilancio, il Direttore generale del tesoro, il Direttore generale delle valute del Ministero del commercio estero e quello del Mediocredito centrale. I membri del Comitato direzionale potranno farsi rappresentare da loro sostituti all'uopo designati. Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo:
- a)definisce le direttive per l'attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 3 e delibera la programmazione annuale delle attivita' da realizzare ai sensi della presente legge;
- b)approva le iniziative di cooperazione il cui valore superi i due miliardi di lire;
- c)approva la costituzione delle unita' tecniche di cui all'articolo 10 e le modalita' per la loro formazione;
- d)delibera di volta in volta circa l'esistenza dei presupposti per attivare gli interventi di cui all'articolo 11, ad eccezione di quelli derivanti da casi di calamita';
- e)approva i nominativi degli esperti da inviare nei Paesi in via di sviluppo per periodi superiori a quattro mesi;
- f)esprime il parere sulle iniziative suscettibili di essere finanziate con crediti di aiuto;
- g)stabilisce le procedure relative all'acquisizione dei pareri tecnici di cui all'articolo 12;
- h)delibera in merito ad ogni questione che il Presidente ritenga opportuno sottoporre al suo vaglio. Le delibere del Comitato direzionale sono pubbliche e ne viene data notizia mediante apposito bollettino. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo il Comitato direzionale dispone di una segreteria composta da tre funzionari del Ministero degli affari esteri e di un nucleo di valutazione tecnica composto da cinque esperti scelti nell'ambito del personale di cui all'articolo 12. Con propria delibera, il Comitato nomina i componenti della segreteria e del nucleo di valutazione tecnica e definisce i rispettivi criteri organizzativi e compiti.
Testo in vigore dal 28 febbraio 1987 al 29 agosto 2014
