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Il burro di cacao non puo' essere oggetto di trattamenti diversi da quelli qui di seguito elencati: filtrazione, centrifugazione ed altri procedimenti fisici abituali per togliere la mucillagine; trattamento mediante vapore di acqua surriscaldata a vuoto ed altri abituali procedimenti fisici deodoranti. Per il burro di cacao raffinato, sono inoltre autorizzati: il trattamento mediante liscivia alcalina o sostanza similare abitualmente impiegata per la neutralizzazione; il trattamento mediante uno o piu' delle seguenti sostanze: bentonite; carbone attivo; altre sostanze similari abitualmente impiegate per la decolorazione.

Testo in vigore dal 4 giugno 1976 al 3 agosto 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;351~art10 · fonte del testo