Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 giugno 2003, n.178.
Abrogato dal 3 agosto 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 giugno 2003, n.178.
Abrogato dal 3 agosto 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1976 al 3 agosto 2003. 76 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I prodotti di cui alla presente legge, in luogo del saccarosio, possono contenere: glucosio cristallizzato (destrosio), fruttosio, lattosio, maltosio, nella misura totale massima del 5 per cento del peso totale del prodotto, senza obbligo di indicazione; glucosio cristallizzato (destrosio) in misura superiore al 5 per cento e non superiore al 20 per cento del peso totale del prodotto. In tal caso la denominazione del prodotto deve essere accompagnata dalla menzione "con glucosio cristallizzato" o "con destrosio".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 GIUGNO 2003, N.178
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-04-30;351~art11 · fonte del testo