Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 giugno 2003, n.178.
Abrogato dal 3 agosto 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 giugno 2003, n.178.
Abrogato dal 3 agosto 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1976 al 3 agosto 2003. 139 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I semi di cacao, la granella di cacao, il minudrino, il cacao in massa, il panello di cacao, il panello di cacao magro, il panello di cacao di torsione, il cacao in polvere ed il cacao magro in polvere, possono essere alcalinizzati esclusivamente con uno o piu' dei seguenti prodotti: carbonati alcalini, idrossidi alcalini, carbonato di magnesio, ossido di magnesio, soluzioni ammoniacali, purche' la quantita' di alcalinizzante aggiunta, espressa in carbonato di potassio, non superi il 5 per cento del peso della sostanza secca e sgrassata. Ai prodotti cosi' trattati puo' essere aggiunto acido citrico od acido tartarico in proporzione non superiore allo 0,5 per cento del peso totale del prodotto. Il tenore massimo di ceneri del prodotto e' pari al 14 per cento della sostanza secca sgrassata, se il prodotto ha subito il trattamento di cui sopra.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 GIUGNO 2003, N.178
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-04-30;351~art9 · fonte del testo