Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 giugno 2003, n.178.
Abrogato dal 3 agosto 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 giugno 2003, n.178.
Abrogato dal 3 agosto 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1976 al 3 agosto 2003. 156 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai prodotti di cui alla presente legge, ad eccezione della granella di cacao, puo' essere aggiunta la lecitina vegetale, tecnicamente pura, il cui indice di perossido in milliequivalente per kg non e' superiore a 10. La denominazione del prodotto deve essere accompagnata dalla menzione del prodotto aggiunto e della sua percentuale, salvo quando la lecitina sia aggiunta ai vari tipi di cioccolato di cui ai punti da 16 a 30 dell'allegato. I prodotti di cui alla presente legge, non possono contenere piu' dello 0,5 per cento del loro peso totale in fosfatidi. Tale percentuale e' portata all'1 per cento per i vari tipi di cacao in polvere, per il cioccolato comune al latte nonche' per il cioccolato sotto forma di granelli o di fiocchi, ed al 5 per cento per i vari tipi di cacao in polvere destinato alla fabbricazione di preparazioni istantanee, purche' tale destinazione sia indicata sugli imballaggi e/o sui documenti commerciali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 GIUGNO 2003, N.178
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-04-30;351~art13 · fonte del testo