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I prodotti di cui alla presente legge, in luogo del saccarosio, possono contenere: glucosio cristallizzato (destrosio), fruttosio, lattosio, maltosio, nella misura totale massima del 5 per cento del peso totale del prodotto, senza obbligo di indicazione; glucosio cristallizzato (destrosio) in misura superiore al 5 per cento e non superiore al 20 per cento del peso totale del prodotto. In tal caso la denominazione del prodotto deve essere accompagnata dalla menzione "con glucosio cristallizzato" o "con destrosio".

Testo in vigore dal 4 giugno 1976 al 3 agosto 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;351~art11 · fonte del testo