Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 agosto 2003

Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1976 al 3 agosto 2003. 303 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Al cioccolato, al cioccolato comune, al cioccolato di copertura, al cioccolato al latte, al cioccolato comune al latte, al cioccolato di copertura al latte, al cioccolato al latte magro ed al cioccolato bianco, possono essere aggiunte altre materie commestibili, ad eccezione delle farine, amidi e fecole, dei grassi e delle loro preparazioni non provenienti esclusivamente dal latte. La quantita' di tali materie, in rapporto al peso totale del prodotto finito, non puo' essere:

tolto: a) ne' inferiore al 5 per cento, ne' superiore in totale al 40 per cento quando esse sono aggiunte in pezzi visibili e separabili;

tolto: b) superiore in totale al 30 per cento quando esse sono aggiunte in forma praticamente irriconoscibile;

tolto: c) salvo quanto sopra disposto al punto a) superiore in totale al 40 per cento quando sono aggiunte sia in pezzi visibili e separabili sia in forma praticamente irriconoscibile. La denominazione dei prodotti di cioccolato di cui al comma precedente deve essere accompagnata da una menzione relativa alle sostanze commestibili aggiunte. Detta menzione e' tuttavia vietata per quanto riguarda: il latte ed i prodotti lattiero-caseari, quando il prodotto finito non e' cioccolato al latte, cioccolato comune al latte, cioccolato di copertura al latte, cioccolato al latte magro o cioccolato bianco; il caffe' e gli alcoolici quando la quantita' di ciascuna di queste materie, in rapporto al peso totale del prodotto finito, e' inferiore all'1 per cento; le altre materie commestibili incorporate, sotto forma praticamente irriconoscibile, quando la quantita' di ciascuna di queste materie, in rapporto al peso totale del prodotto finito, e' inferiore al 5 per cento. Nel caso del cioccolato ripieno e dei cioccolatini o praline, la parte dei prodotti di cioccolato deve comunque rappresentare almeno il 25 per cento del peso totale, senza tener conto delle materie commestibili aggiunte di cui al primo comma del presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 GIUGNO 2003, N.178

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1976-04-30;351~art14 · fonte del testo