Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 giugno 2003, n.178.
Abrogato dal 3 agosto 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 giugno 2003, n.178.
Abrogato dal 3 agosto 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1976 al 3 agosto 2003. 110 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il cioccolato extra, il cioccolato, il cioccolato comune, il cioccolato al latte, il cioccolato al latte magro, il cioccolato comune al latte, il cioccolato bianco, il cioccolato ripieno nonche' le praline o cioccolatini, possono essere guarniti parzialmente in superficie con sostanze commestibili sino alla concorrenza del 10 per cento del loro peso totale. In tal caso: i limiti massimi del 40 per cento e del 30 per cento di cui all'articolo precedente comprendono le sostanze di guarnitura; il limite minimo del 25 per cento fissato per la presenza nei vari tipi di cioccolato, nel cioccolato ripieno e nelle praline o cioccolatini, si applica al peso totale del prodotto, guarnitura compresa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 GIUGNO 2003, N.178
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-04-30;351~art15 · fonte del testo