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La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tuttavia per il periodo di un anno a decorrere dalla predetta data e' consentita la produzione e la vendita dei prodotti di cui alla presente legge anche se abbiano caratteristiche, denominazioni e confezionamento non corrispondenti alle norme previste dalla presente legge, purche' conformi alle precedenti norme.

Testo in vigore dal 4 giugno 1976 al 5 giugno 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;351~art30 · fonte del testo