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La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tuttavia per il periodo di un anno a decorrere dalla predetta data e' consentita la produzione e la vendita dei prodotti di cui alla presente legge anche se abbiano caratteristiche, denominazioni e confezionamento non corrispondenti alle norme previste dalla presente legge, purche' conformi alle precedenti norme.
Testo in vigore dal 4 giugno 1976 al 5 giugno 1977
