Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 giugno 1977 al 3 agosto 2003. Leggi il testo vigente →
La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tuttavia per il periodo di un anno a decorrere dalla predetta data e' consentita la produzione e la vendita dei prodotti di cui alla presente legge anche se abbiano caratteristiche, denominazioni e confezionamento non corrispondenti alle norme previste dalla presente legge, purche' conformi alle precedenti norme. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 3 giugno 1977, n.254, convertito senza modificazioni dalla L. 19 luglio 1977, n.420
1Il D.L. 3 giugno 1977, n.254, convertito senza modificazioni dalla L. 19 luglio 1977, n.420, ha disposto (con l'art.1 comma 1) che " Il regime transitorio previsto dall'articolo 30 della legge 30 aprile 1976, n. 351, e' valido sino al 30 giugno 1978."
Testo in vigore dal 5 giugno 1977 al 3 agosto 2003
