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La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tuttavia per il periodo di un anno a decorrere dalla predetta data e' consentita la produzione e la vendita dei prodotti di cui alla presente legge anche se abbiano caratteristiche, denominazioni e confezionamento non corrispondenti alle norme previste dalla presente legge, purche' conformi alle precedenti norme. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 3 giugno 1977, n.254, convertito senza modificazioni dalla L. 19 luglio 1977, n.420

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Il D.L. 3 giugno 1977, n.254, convertito senza modificazioni dalla L. 19 luglio 1977, n.420, ha disposto (con l'art.1 comma 1) che " Il regime transitorio previsto dall'articolo 30 della legge 30 aprile 1976, n. 351, e' valido sino al 30 giugno 1978."

Testo in vigore dal 5 giugno 1977 al 3 agosto 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 giugno 1977

Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1976 al 5 giugno 1977.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 3 giugno 1977, n.254, convertito senza modificazioni dalla L. 19 luglio 1977, n.420

    Il D.L. 3 giugno 1977, n.254, convertito senza modificazioni dalla L. 19 luglio 1977, n.420, ha disposto (con l'art.1 comma 1) che " Il regime transitorio previsto dall'articolo 30 della legge 30 aprile 1976, n. 351, e' valido sino al 30 giugno 1978."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1976-04-30;351~art30 · fonte del testo