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Nella fabbricazione dei prodotti definiti nell'allegato non possono essere utilizzati i semi di cacao che non siano di qualita' sana, leale e mercantile, gusci, germi o qualsiasi prodotto residuo della estrazione del burro di cacao, effettuata con solventi.
Testo in vigore dal 4 giugno 1976 al 3 agosto 2003
