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I semi di cacao, la granella di cacao, il minudrino, il cacao in massa, il panello di cacao, il panello di cacao magro, il panello di cacao di torsione, il cacao in polvere ed il cacao magro in polvere, possono essere alcalinizzati esclusivamente con uno o piu' dei seguenti prodotti: carbonati alcalini, idrossidi alcalini, carbonato di magnesio, ossido di magnesio, soluzioni ammoniacali, purche' la quantita' di alcalinizzante aggiunta, espressa in carbonato di potassio, non superi il 5 per cento del peso della sostanza secca e sgrassata. Ai prodotti cosi' trattati puo' essere aggiunto acido citrico od acido tartarico in proporzione non superiore allo 0,5 per cento del peso totale del prodotto. Il tenore massimo di ceneri del prodotto e' pari al 14 per cento della sostanza secca sgrassata, se il prodotto ha subito il trattamento di cui sopra.

Testo in vigore dal 4 giugno 1976 al 3 agosto 2003

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;351~art9 · fonte del testo