Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini

Art. 10 — Disciplinari di produzione

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Nei disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC, proposti dai consorzi volontari autorizzati di cui all'articolo 19, comma 3, ovvero dagli interessati, ed approvati col decreto del Ministro della agricoltura e delle foreste di cui all'articolo 8, comma 3, devono essere stabiliti;

  • a)la denominazione di origine;
  • b)la delimitazione della zona di produzione delle uve; sono esclusi i territori non vocati alla qualita'; tali esclusioni sono verificate da una Commissione nazionale di cui all'articolo 17, coadiuvata dagli organismi tecnici e, ove esistenti, dai comitati vitivinicoli delle regioni competenti;
  • c)la resa massima di uva e di vino ad ettaro, sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente, di un documentato parere tecnico della regione competente; i limiti di resa di uva e di vino ad ettaro possono essere differenziati per varieta', sottozone, comuni e frazioni. La tolleranza massima di detti limiti di resa non puo' superare il 20 per cento, oltre il quale tutta la produzione decade dalla denominazione piu' elevata e puo' rientrare, ove ne sussistano le condizioni, in quella sottostante oppure in una IGT corrispondente, su rivendicazione espressa dal produttore ai sensi dell'articolo 16, comma 1. Tale esubero della resa del 20 per cento non puo' essere commercializzato come vino DOCG o DOC. Le regioni,su proposta dei consorzi volontari di cui all'articolo 16, comma 3, e dei consigli interprofessionali di cui all'articolo 20 e sulla base di controlli effettuati dal competente ufficio dell'ispettorato repressione frodi sulla compatibilita' tra titolo alcolometrico volumico minimo naturale e produzione unitaria di uva, possono annualmente aumentare sino ad massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare, ma solo in annate climaticamente favorevoli. Nelle annate sfavorevoli, le regioni devono ridurre le rese massime consentite sino al limite reale dell'annata, sempre sulla base di dati oggettivi forniti dai competenti uffici dell'ispettorato repressione frodi. Su proposta dei predetti consorzi volontari delegati e consigli interprofessionali, la regione puo' annualmente ridurre la resa ad ettaro di vino classificabile come vino DOCG o DOC, per consenguire l'equilibrio di mercato. Per i nuovi impianti relativi alla produzione di vini DOCG e' obblicatorio prevedere la densita' minima di ceppi per ettaro;
  • d)il titolo alconometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia, sulla base dei risultati del precedente decennio, distinto per vitigno, sottozona, comune e frazione, avuto riguardo delle norme previste dalla CEE per le zone viticole comunitarie per quanto attiene i VQPRD (DOCG-DOC) ed i vini da tavola (IGT); nell'ambito di uno stesso territorio, detto titolo naturale deve essere progressivamente piu' elevato per i vini IGT, DOC e DOCG; nel rispetto dei regolamenti della CEE, le regioni possono annualmente consentire un titolo alconometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare;
  • e)le caratteristiche fisico-chimiche ed orgonolettiche del vino, nonche' il titolo alconometrico volumico minimo richiesto al consumo;
  • f)le condizioni di produzione ed in particolare le caratteristiche naturali dell'ambiente, quali il clima, il terreno, la giacitura, l'altidudine, l'esposizione, nonche' la composizione ampelografica dei vigneti destinati alla produzione delle uve nell'ambito dei vitigni raccomandati e autorizzati, la densita' di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di pratiche di forzatura;
  • g)le modalita' dell'esame chimico organolettico prescritto dalla CEE per tutti i VQPRD e quelle del successivo esame organolettico, partita per partita, nella fase dell'imbottigliamento;
  • h)l'eventuale periodo minimo di invecchiamento in recipienti di legno e di affinamento in bottiglia;
  • i)l'eventuale imbottigliamento in zone delimitate; Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste possono essere stbiliti ulteriori elementi da includere facoltativamente nei disciplinari. I disciplinari possono essere modificati su documentata istanza degli organismi interessati, alla quale deve essere allegata la bozza di nuovo disciplinare, nonche' su proposta della regione competente o del Comitato nazionale di cui all'articolo 17. Le richieste di modifica devono essere corredate;
  • a)da una perizia giurata redatta da esperti particolarmente competenti in materia o da un documentato parere della regione competente, qualora le richieste riguardino la zona di produzione, la resa di vino per ettaro, la base ampelografica, il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve, le forme di allevamento, le tecniche colturali ed enologiche. La perizia giurata o il parere tecnico della regione competente devono far riferimento a dati sperimentali di almeno cinque anni di ricerche ed attestare l'obiettivita' e la validita' della richiesta;
  • b)da un'analisi chimico-fisica che attesti l'assenza di influenze negative su campioni di vini ottenuti nel rispetto delle modifiche richieste;
  • c)da un'analisi orgonolettica, corredata da apposita relazione della commissione di degustazione competente per territorio di cui all'articolo 13, comma 2, che attesti il miglioramento organolettico del prodotto ovvero la sussistenza dei requisiti richiesti allo stesso livello medio dei vini gia' prodotti, sempre su campioni di vini ottenuti nel rispetto delle modifiche richieste;
  • d)dal parere della regione interessata. Il Comitato nazionale di cui all'articolo 17 ha facolta' di nominare commissioni, composte da membri del Comitato stesso e da esperti esterni, per effettuare le verifiche necessarie ai fini delle modifiche proposte. Per la richiesta di modifiche ai disciplinari di produzione si osservano le disposizioni previste per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche. Nei disciplinari di produzione dei vini IGT, approvati col decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di cui all'articolo 8, comma 3, sono stabiliti;
  • a)l'indicazione geografica e gli eventuali nomi di vitigni o menzioni aggiuntive;
  • b)la delimitazione della zona di produzione delle uve;
  • c)i vitigni che concorrono alla formazione della piattaforma ampelografica;
  • d)le tipologie enologiche, ivi comprese quelle relative al colore;
  • e)la resa massima di uva per ettaro;
  • f)il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve;
  • g)la gradazione alconometrica minima al consumo del vino;
  • h)la resa uva-vino;
  • i)le eventuali pratiche correttive autorizzate.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1992 al 11 maggio 2010

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 243/1998

    Questione infondata
    3 luglio 1998

    È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 25 e 27, comma terzo, Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 28 l. 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni di origine), in quanto identica questione è stata dichiarata manifestamente infondata con l'ord. n. 456 del 1997 e non sono stati prospettati argomenti ulteriori. - O. n. 456/1997. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost. · Art. 516 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 456/1997

    Questione infondata
    30 dicembre 1997

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25 e 27, secondo comma, Cost., degli artt. 10 e 28 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni d'origine) che, rispettivamente, individuano il contenuto dei disciplinari di produzione per i vini a denominazione di origine controllata e sanzionano con la pena della reclusione fino ad un anno e della multa da lire tre milioni a lire diciotto milioni la produzione, la vendita o la distribuzione per il consumo di vini senza i requisiti richiesti per l'uso della denominazione. Invero la previsione di una sanzione penale per le violazioni delle prescrizioni dei disciplinari, prive secondo il giudice rimettente della significatività minima necessaria a conferire al bene giuridico tutela penale, non appare affatto lesiva del principio di offensività in quanto posta a tutela del bene giuridico dell'affidamento del consumatore nella sussistenza di determinati requisiti di qualità in un prodotto, ed in considerazione di tali garanzie di qualità non è irragionevole un trattamento sanzionatorio più severo di quello stabilito dall'art. 516 cod. pen. per la vendita come genuine di sostanze alimentari non genuine, ponendosi la normativa sulla denominazione dei vini in termini di specialità rispetto a quella generale sulla vendita delle sostanze alimentari. Ne' la mancata previsione di una ipotesi attenuata per le violazioni di minor rilievo è irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore nella determinazione della pena, posto che la configurazione delle fattispecie criminose e la valutazione delle conseguenze penali appartengono alla politica legislativa con l'unico limite della manifesta irragionevolezza, da escludersi nel caso di specie potendo il giudice adeguare la pena, stabilita tra un minimo ed un massimo, all'effettivo disvalore della condotta. red.: M. Maiella

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost. · Art. 516 c.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;164~art10 · fonte su Normattiva