Art. 12 — Modalità e procedure per il riconoscimento delle DOCG, DOC e IGT
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Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della stessa legge n. 400 del 1988, il contenuto delle domande e le procedure per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle approvazioni geografiche tipiche e di approvazione o modifica dei relativi disciplinari di produzione, nonche' le modalita' ed i termini di presentazione. Per l'espressione del parere sull'approvazione o la revoca delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, ovvero sulla modifica dei disciplinari di produzione,e' richiesta la maggioranza dei tre quarti dei presenti del Comitato nazionale di cui all'articolo 17.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1992 al 11 maggio 2010
