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I vini di cui alla presente legge, che utilizzano nella propria designazione e presentazione nomi geografici nei termini e con le modalita' previste, possono partecipare a concorsi enologici organizzati da enti definiti organismi ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17. Le partite dei prodotti di cui al comma 1, opportunamente individuate e controllate, che abbiano superato gli esami organolettici e che possiedono i requisiti previsti negli appositi regolamenti di Concorso, possono fregiarsi di distinzioni nei limiti previsti dal quantitativo di vino accertato prima del concorso. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria,del commercio e dell'artigianato, e' adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina del riconoscimento degli organismi di cui al comma 1, della partecipazione al concorso ivi compresa la composizione delle commissioni di degustazione, del regolamento di concorso, nonche' del rilascio, gestione e controllo del corretto utilizzo delle distinzioni attribuite.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1992 al 11 maggio 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;164~art27 · fonte su Normattiva