Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini

Art. 28 — Violazioni nell'uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche

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Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con menzioni geografiche che definiscono le indicazioni geografiche tipiche, vini che hanno i requisiti richiesti dall'articolo 7 per l'uso di tali indicazioni, e' punito con la reclusione fino fino a sei mesi o con la multa a lire sei milioni per ettolitro o frazioni di ettolitro di prodotto. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione d'origine vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione, e' punito con la multa da lire tre milioni a lire diciotto milioni per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto. Chiunque contraffa' o altera i contrassegni di cui all'articolo 23, comma 3, o introduce nel territorio dello Stato, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a lire trenta milioni. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini DOCG, DOC o IGT in confezioni originali, salvo che il commerciante non abbia concorso nel reato. Chiunque usa le denominazioni di origine per vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tali denominazioni, premettendo le parole "tipo", "gusto", "uso", "sistema" e simili o impiega maggiorativi, diminutivi od altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrativi o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, e' punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni. Le stesse pene si applicano anche quando le suddette parole o le denominazioni alterate sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio ed in genere sui mezzi pubblicitari. Chiunque adotta denominazioni di origine ovvero indicazioni geografiche tipiche come ragione sociale o come "ditta", "cantina", o "fattoria", o loro indirizzi e' punito con l'ammenda da lire un milione a lire dodici milioni. La disposizione si applica dopo due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di riconoscimento della DOCG, DOC o IGT adottata.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1992 al 11 maggio 2010

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 243/1998

    Questione infondata
    3 luglio 1998

    È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 25 e 27, comma terzo, Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 28 l. 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni di origine), in quanto identica questione è stata dichiarata manifestamente infondata con l'ord. n. 456 del 1997 e non sono stati prospettati argomenti ulteriori. - O. n. 456/1997. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost. · Art. 516 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 456/1997

    Questione infondata
    30 dicembre 1997

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25 e 27, secondo comma, Cost., degli artt. 10 e 28 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni d'origine) che, rispettivamente, individuano il contenuto dei disciplinari di produzione per i vini a denominazione di origine controllata e sanzionano con la pena della reclusione fino ad un anno e della multa da lire tre milioni a lire diciotto milioni la produzione, la vendita o la distribuzione per il consumo di vini senza i requisiti richiesti per l'uso della denominazione. Invero la previsione di una sanzione penale per le violazioni delle prescrizioni dei disciplinari, prive secondo il giudice rimettente della significatività minima necessaria a conferire al bene giuridico tutela penale, non appare affatto lesiva del principio di offensività in quanto posta a tutela del bene giuridico dell'affidamento del consumatore nella sussistenza di determinati requisiti di qualità in un prodotto, ed in considerazione di tali garanzie di qualità non è irragionevole un trattamento sanzionatorio più severo di quello stabilito dall'art. 516 cod. pen. per la vendita come genuine di sostanze alimentari non genuine, ponendosi la normativa sulla denominazione dei vini in termini di specialità rispetto a quella generale sulla vendita delle sostanze alimentari. Ne' la mancata previsione di una ipotesi attenuata per le violazioni di minor rilievo è irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore nella determinazione della pena, posto che la configurazione delle fattispecie criminose e la valutazione delle conseguenze penali appartengono alla politica legislativa con l'unico limite della manifesta irragionevolezza, da escludersi nel caso di specie potendo il giudice adeguare la pena, stabilita tra un minimo ed un massimo, all'effettivo disvalore della condotta. red.: M. Maiella

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost. · Art. 516 c.p.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;164~art28 · fonte su Normattiva