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La specificazione "classico" e' riservata ai vini non spumanti della zona di origine piu' antica ai quali puo' essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa DOCG o DOC. per il Chianti classico questa zona storica e' quella delimitata con decreto interministeriale del 31 luglio 1932. (( In tale zona non si possono impiantare e iscrivere vigneti all'albo dei vigneti del Chianti DOCG, ne' produrre vini Chianti DOCG)). La menzione "riserva" e' attribuita ai vini non spumanti che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento appositamente previsto dal disciplinare di produzione e, di norma, non inferiore a due anni. Il disciplinare,oltre ad altre eventuali modalita', deve stabilire l'obblico dell'indicazione dell'annata in etichetta e le regole del suo mantenimento in caso di tagli fra vini di annate di- verse. La menzione "novello" e' riservata ai vini rispondenti alle condizioni, alle caratteristiche ed ai requisiti previsti in materia dalla legislazione italiana e della CEE. Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti le regioni interessate ed il Comitato nazionale di cui all'articolo 17, possono essere modificati i requisiti e le condizioni attualmente previste per l'utilizzazione delle menzioni aggiuntive, fatta eccezione per la specificazione "classico", ai fini dell'applicazione delle norme di recepimento della normativa della CEE o di particolari esigenze connesse all'evoluzione del settore.

Testo in vigore dal 29 luglio 2009 al 11 maggio 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;164~art5 · fonte su Normattiva