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Al personale in servizio nell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette assegnato presso uffici di confine od aeroportuali posti in localita' isolate oppure presso uffici compresi in piccoli centri abitati nei quali non vi sia disponibilita' di alloggi di tipo economico o popolare, spetta un trattamento pari a quello fissato per le trasferte orarie dalle norme generali in materia, in deroga ai limiti di distanza e di durata ivi previsti. Gli uffici che danno titolo alla corresponsione del trattamento di cui al precedente comma sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, adottato d'intesa con le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. Al personale dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette che, per lo svolgimento dei propri compiti, abbia frequente necessita' di recarsi in localita' comprese nell'ambito territoriale di competenza dell'ufficio di appartenenza, l'uso di un proprio mezzo di trasporto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di trattamento di missione dei dipendenti statali, con conseguente corresponsione dell'indennita' chilometrica, puo' essere consentito anche se la localita' nella quale deve essere espletato il servizio si trova oltre i limiti del territorio della provincia dove ha sede l'ufficio.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1979 al 8 aprile 1983

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