Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale

Art. 1 — Finalità e natura giuridica degli istituti di patronato

In attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 18, 31, secondo comma, 32, 35 e 38 della Costituzione, la presente legge detta i principi e le norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale quali persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilita'.

Testo vigente dal 27 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-30;152~art1 · fonte su Normattiva