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E' istituita una commissione parlamentare d'inchiesta sulle commesse di armi, mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti centrali destinati all'Esercito, alla Marina ed alla Aeronautica militare, con i compiti, i poteri, i limiti e le modalita' di organizzazione e funzionamento gia' previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 6 della legge 8 agosto 1977, n. 596, per la commissione sulla base di tale legge costituita. La commissione e' composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvedera' alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla commissione o di cessazione del mandato parlamentare. La commissione elegge nel suo seno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1980 al 22 dicembre 2008

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1980-12-18;865~art1 · fonte su Normattiva