Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 maggio 1982 al 3 dicembre 1982. Leggi il testo vigente →

La commissione istituita con la presente legge concludera' i propri lavori presentando la relazione al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro il 20 dicembre 1982. Le spese per il funzionamento della commissione e quelle per le consulenze e collaborazioni esterne ritenute necessarie sono poste per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Testo in vigore dal 4 maggio 1982 al 3 dicembre 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1982-04-29;196~art3 · fonte del testo