Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 dicembre 1982 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

La commissione istituita con la presente legge concludera' i propri lavori presentando la relazione al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro il 20 dicembre 1982. Le spese per il funzionamento della commissione e quelle per le consulenze e collaborazioni esterne ritenute necessarie sono poste per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 novembre 1982, n. 885

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La L. 20 novembre 1982, n. 885 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine previsto dal presente articolo e' prorogato al 20 aprile 1983.

Testo in vigore dal 3 dicembre 1982 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 dicembre 1982

Confronto con la versione in vigore dal 4 maggio 1982 al 3 dicembre 1982.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 20 novembre 1982, n. 885

    La L. 20 novembre 1982, n. 885 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine previsto dal presente articolo e' prorogato al 20 aprile 1983.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1982-04-29;196~art3 · fonte del testo