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La commissione istituita con la presente legge concludera' i propri lavori presentando la relazione al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro il 20 dicembre 1982. Le spese per il funzionamento della commissione e quelle per le consulenze e collaborazioni esterne ritenute necessarie sono poste per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 novembre 1982, n. 885
1La L. 20 novembre 1982, n. 885 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine previsto dal presente articolo e' prorogato al 20 aprile 1983.
Testo in vigore dal 3 dicembre 1982 al 22 dicembre 2008
