Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 51 — Disposizioni particolari relative ai danni subiti da cittadini italiani nel Territorio Libero di Trieste e nei territori già sottoposti alla sovranità italiana e in Albania

Per i danni ai beni previsti nell'art. 4 verificatisi nel Territorio Libero di Trieste e nei territori sottoposti alla sovranita' italiana e in Albania, l'indennizzo e' corrisposto in misura pari all'entita' del danno, valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, moltiplicato per il coefficiente quindici. 6 L'ammissione al contributo, secondo le disposizioni della presente legge, e' condizionata al ripristino in territorio nazionale del bene perduto o distrutto. A domanda degli interessati, puo' essere, tuttavia, autorizzato il reimpiego del contributo in beni diversi da quelli perduti o distrutti ed in attivita' diverse da quelle cui i beni stessi erano destinati. Per i beni ubicati nel Territorio Libero di Trieste, in Libia, in Eritrea e nel territorio della Somalia sotto amministrazione fiduciaria italiana, il ripristino puo' essere consentito anche nel luogo dove il bene e' stato distrutto. Ove i danneggiati provvedano, ai sensi del secondo comma del presente articolo, alla ricostruzione dei fabbricati distrutti destinati ad uso di abitazione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 42 e dell'art. 43 della presente legge. L'importo delle liquidazioni, eseguite per ogni singolo cespite, degli indennizzi e dei contributi, relativi a danni di cui ai primi quattro commi del presente articolo, dev'essere corrisposto nel modo seguente: se non supera lire 2.000.000, in unica soluzione; se supera lire 2.000.000 e non lire 21.000.000, in rate semestrali consecutive di cui la prima di lire 2.000.000, le successive di lire 1.000.000 ciascuna e l'ultima di importo pari al residuo eventualmente inferiore a lire 1.000.000; se supera lire 21.000.000, in venti semestralita' costanti consecutive di cui la prima non inferiore a lire 2.000.000. 3 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai danneggiati dei territori gia' sottoposti alla sovranita' italiana, siano esse persone fisiche o giuridiche che, successivamente alla data del verificarsi del danno, abbiano perduto o perdano la cittadinanza o in nazionalita' italiana senza concorso di volonta' propria.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 febbraio 1958, n. 89

3

La L. 11 febbraio 1958, n. 89 ha disposto (con l'art. 3) che le suddette rate saranno pagate come di seguito indicato: "a) la prima rata: se relativa ad indennizzo od a contributo per beni gia' ripristinati, dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione del ricorso al Ministero del tesoro senza che questo sia stato presentato, oppure una, volta intervenuto il decreto Ministeriale di accoglimento o di rigetto del ricorso; se relativa, a contributo per beni da ripristinare, in seguito a certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dall'organo tecnico dell'Amministrazione statale competente secondo la natura del bene; b) la seconda, dopo scaduto il semestre dell'esercizio nel corso del quale e' stato disposto il pagamento della prima rata, alla immediata successiva scadenza del 30 aprile o 31 ottobre se trattasi di liquidazione effettuata dalle intendenze di finanza, od a quella del 31 marzo o del 30 settembre se trattasi di liquidazione effettuata dal Ministero del tesoro; c) le ulteriori, alle successive scadenze del 30 aprile e 31 ottobre o del 31 marzo e 30 settembre di ogni anno a seconda dei casi di cui alla precedente lettera b)."

L. 29 settembre 1967, n. 955

6

La L. 29 settembre 1967, n. 955 ha disposto (con l'art. 25, comma 2) che " La locuzione "prezzi vigenti al 30 giugno 1943", di cui al primo comma dell'articolo 25 e al primo comma dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, deve intendersi nel senso di "prezzi vigenti in Italia al 30 giugno 1943"."

Testo vigente dal 12 novembre 1967

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 novembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1958 al 12 novembre 1967.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 settembre 1967, n. 955

    La L. 29 settembre 1967, n. 955 ha disposto (con l'art. 25, comma 2) che " La locuzione "prezzi vigenti al 30 giugno 1943", di cui al primo comma dell'articolo 25 e al primo comma dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, deve intendersi nel senso di "prezzi vigenti in Italia al 30 giugno 1943"."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art51 · fonte del testo