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In caso di conferma, ove per effetto delle limitazioni di cui all'articolo 2 l'esercizio del diritto di proprieta' sul bene o su parte di esso sia reso impossibile o eccessivamente difficile, il proprietario puo' chiedere la espropriazione totale o parziale del bene stesso. L'indennizzo e' determinato a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni, quando trattasi di fabbricati, e a norma degli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, quando trattasi di terreni.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1977 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-12-24;898~art11 · fonte su Normattiva