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Il regolamento di esecuzione della presente legge sara' approvato entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. In attesa dell'emanazione del regolamento di esecuzione della presente legge, continuano ad applicarsi le norme del regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1936, n. 1388, compatibili con la presente legge; la commissione tecnica consultiva generale, per i compiti di cui all'articolo 7, primo comma, lettera a) del citato regolamento, e' sostituita da un comitato presieduto dal direttore generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio del Ministero della difesa, o da un suo delegato e composta da un ufficiale per ciascuno degli stati maggiori di forza armata e da un rappresentante del Ministero dell'interno. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e' costituito il comitato misto paritetico di cui al precedente articolo 3.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1977 al 9 ottobre 2010
