Provvedimento abrogato dal d. lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La portata complessiva dell'art. 3, L. n. 898 del 1976 - il quale affida ad atti bilateriali l'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale regionali (o delle Province autonome) e le esigenze dell'amministrazione centrale della difesa - non e` intaccata dal previsto potere del Ministro della difesa di decidere, salva ogni diversa competenza degli enti di autonomia, in ordine ai "programmi" di installazioni militari e relative limitazioni; tanto piu` che detto potere riguarda il solo caso di proposte alternative da parte degli enti territoriali e dell'autorita` militare, e non esclude l'eventuale riesame della decisione da parte del Consiglio dei Ministri con l'intervento del Presidente della Regione (o della Provincia autonoma) interessata. Ne` puo` ritenersi che, nella Provincia di Bolzano, lo stesso potere riguardi i soli territori dei Comuni elencati nell'art. 22 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 8, nn. 3, 5, 6, 17 e 22; 16 e 107, del medesimo Statuto - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3, L. 24 dicembre 1976 n. 898, impugnato per assunta violazione di competenze proprie delle Province autonome). - v. S. n. 286/1985.
Art. 3 Testo unico costituzionali · Art. 3 Nuova regolamentazione delle servitu' militari
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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4 versioni dal 1977
urn:nir:stato:legge:1976-12-24;898~art3 · fonte su Normattiva