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L'amministrazione militare, all'atto della imposizione delle limitazioni, ha facolta' di modificare, nelle proprieta' assoggettate, lo stato delle cose che contrasti con le esigenze militari. Tali modificazioni danno diritto ad indennizzo che e' determinato a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni, quando trattasi di fabbricati, e a norma degli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, quando trattasi di terreni.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1977 al 9 ottobre 2010
