Per provvedere agli ulteriori interventi di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: lo stanziamento previsto dall'articolo 20, primo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito con l'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e' aumentato di lire 5 miliardi e 185 milioni nell'anno finanziario 1970 e di lire 520 milioni nell'anno finanziario 1971; lo stanziamento previsto dall'articolo 20, quinto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 19-quater della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e' aumentato di lire 1 miliardo e 595 milioni nell'anno finanziario 1971.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
