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L'assegno di confine di cui all'articolo 1 e' ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilita', sanzione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed e' sospeso in tutti i casi di sospensione dello stipendio.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1978 al 28 gennaio 1990
