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A decorrere dal 1° gennaio 1977, al personale della amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato in servizio presso le rappresentanze e gli uffici commerciali all'estero viene attribuita una indennita' di sede. Con apposito decreto del Ministro per i trasporti di concerto con quello per il tesoro si provvedera' a fissare, e ad adeguare successivamente, le misure dell'indennita' di cui al precedente comma tenendo conto sia delle relative misure delle indennita' corrisposte al personale similare in servizio all'estero, sia delle variazioni intervenute nel costo della vita nei singoli Paesi sede di servizio. La conversione dell'indennita' di cui al primo comma avverra' secondo un rapporto fisso di ragguaglio da determinarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1978 al 28 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1977-12-20;966~art5 · fonte su Normattiva