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I benefici corrisposti fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge per il servizio prestato all'estero da parte del personale di cui ai precedenti articoli 1 e 5, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 28 luglio 1961, n. 722 e del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, vanno recuperati rispettivamente sull'assegno di confine e sulla indennita' di sede dovuta per lo stesso periodo.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1978 al 28 gennaio 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-12-20;966~art6 · fonte su Normattiva