Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 gennaio 1978 al 28 gennaio 1990. Leggi il testo vigente →

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1977 in lire 500 milioni, si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 101, 101, 1016, 2501 e 2510, 5301 degli stati di previsione della spesa rispettivamente dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, della sanita', dell'interno e delle finanze per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1978 al 28 gennaio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1977-12-20;966~art8 · fonte su Normattiva