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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1977 in lire 500 milioni, si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 101, 101, 1016, 2501 e 2510, 5301 degli stati di previsione della spesa rispettivamente dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, della sanita', dell'interno e delle finanze per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1978 al 28 gennaio 1990
