E' consentita la esportazione temporanea di materiali metallici o parzialmente metallici, presentati in pezzi finiti (motori, apparecchiature, accessori, ecc.), per essere montati, accoppiati o comunque adattati a macchine, apparecchi e veicoli in genere da importare. La reimportazione dei materiali medesimi dovra' avvenire entro sei mesi dalla esportazione temporanea.
Testo vigente dal 29 aprile 1957
