Alle merci ammesse alla importazione temporanea come speciali agevolazioni per il traffico internazionale sono aggiunti i calibri metallici o di altra materia, di ogni tipo o dimensione, da impiegare in lavori di costruzione di rifinitura e di qualsiasi altra specie dei prodotti meccanici, metallurgici, ecc., destinati all'esportazione. La riesportazione dei calibri introdotti dovra' aver luogo entro un anno dall'importazione temporanea.
Testo vigente dal 14 aprile 1953
