Alle merci ammesse alla importazione temporanea come speciali agevolazioni per il traffico internazionale sono aggiunti i calibri metallici o di altra materia, di ogni tipo o dimensione, da impiegare in lavori di costruzione di rifinitura e di qualsiasi altra specie dei prodotti meccanici, metallurgici, ecc., destinati all'esportazione. La riesportazione dei calibri introdotti dovra' aver luogo entro un anno dall'importazione temporanea.

Testo vigente dal 14 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-11;205~art5 · fonte del testo