Le concessioni permanenti di importazione temporanea delle seguenti merci, previste ai contro-segnati provvedimenti di legge, sono modificate come appresso:

  • a)Ferro-leghe al tungsteno, al molibdeno, al vanadio, al manganese, al fosforo, al cromo, al titanio (art. 1 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1290, convertito in legge con la legge 18 gennaio 1932, n. 93, e art. 3 della legge 19 marzo 1952, n. 189), per la fabbricazione di acciai speciali. Quantita' minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 100. Termine massimo per la riesportazione: 1 anno.
  • b)Miele greggio (art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 206), per essere depurato e confezionato in recipienti o impiegato nella fabbricazione di caramelle e torroni. Quantita' minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 100. Termine massimo per la riesportazione: 1 anno.
  • c)Piombo in pani e in rottami (art. 1 del regio decreto-legge 11 maggio 1924, n. 809, lettera b, e articolo 3 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1438, convertito in legge con la legge 19 gennaio 1939, n. 261), per la fabbricazione di minio, litargirio, carbonato di piombo (biacca), giallo di cromo, rosso di cromo e arancio di cromo. Quantita' minima ammessa alla importazione temporanea: quintali 10. Termine massimo per la riesportazione: 2 anni.
  • d)Seta tratta greggia, bianca o gialla, e seta toussah (art. 1 della legge 11 marzo 1953, n. 206), per essere addoppiata e torta (in trama, organzino, crespo, pelo, grenadine, ecc.), tinta, e comunque confezionata. Quantita' minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 100. Termine massimo per la riesportazione: 6 mesi.

Testo vigente dal 29 aprile 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-22;240~art3 · fonte del testo