Come speciale agevolazione per il traffico internazionale sono ammessi alla importazione temporanea i recipienti esterni che, secondo gli usi commerciali riconosciuti, vanno restituiti dopo vuotati del loro contenuto e che, come tali, non sono fatturati per cessione definitiva. La riesportazione dei recipienti di cui al precedente comma dovra' aver luogo entro tre mesi dall'importazione temporanea.

Testo vigente dal 14 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-11;205~art6 · fonte del testo